martedì 18 dicembre 2012

LABOR LEX INFO è un blog creato per rendere pubbliche informazioni riguardanti il mondo del diritto del lavoro.
Chiunque voglia partecipare attraverso la pubblicazione di nuovi post o anche solo commentare quelli già esistenti è libero di farlo, lo scopo è quello di confrontarsi su una materia che è sempre in evoluzione e molto spesso mette in difficoltà gli operatori del settore proprio a  causa del suo continuo mutamento. 
Come praticante della professione di CONSULENTE DEL LAVORO cerco di inserire le casistiche più interessanti che mi capita di incontrare quotidianamente sul lavoro, lo scopo è quello di rendere pubbliche tutte queste esperienze e se possibile confrontarmi con altre persone nel settore.

Walter Giudici

venerdì 30 novembre 2012

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
computo del periodo massimo di 36 mesi

Con l'art. 1 co. 9 Legge 92/2012 sono stati rivisti i periodi di computo per il tetto massimo dei 36 mesi di rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore.
Dal 18 luglio 2012, fatto salva la disciplina sulla successione dei contratti e fatte salve le diverse disposizioni dei CCNL, nel caso la successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti abbia superato i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi)  il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.














Lo scopo è quello di scongiurare comportamenti elusivi (come alternare le due forme contratuali: tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato). 
La somministrazione non rientrava  nel computo. Oggi, a parità di mansioni del lavoratore, il datore potrà stipulare un contratto a tempo det. con lo stesso, solo se i precedenti rapporti a tempo det. (quindi anche somministrazione) rientrino nel limite dei 36 mesi, divenendo altrimenti a tempo indeterminato.
Si precisa che la trasformazione avviene dal momento del superamento del termine e non riqualifica il rapporto dall'origine.

Con l'interpello N° 32/2012 si chiarisce che: "con circ. n. 18/2012, a far data dal 18 luglio nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione, sempre con mansioni equivalenti,   formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato"
 Viene però precisato che una volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore; poichè nulla viene detto sul limite legale di durata del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La materia ricordiamo è comunque limitata dalle norme introdotte dalla contrattazione collettiva.

TEMPO DETERMINATO: PROSECUZIONE DI FATTO

La riforma è intervenuta anche sulla prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato, sono stati infatti modificati i termini oltre i quali il rapporto si qualifica definitivamente come " a tempo indeterminato":
Il contratto si considera a tempo indeterminato se la prestazione si prolunga oltre questi termini.
La prosecuzione di fatto necessita di una comunicazione, necessariamente precedente alla data del termine, da inoltrare al centro per l'impiego.
La modalità è la medesima utilizzata  per le altre comunicazioni con il MODELLO UNIFICATO UNILAV, al quale sono stati aggiunti nel quadro "proroga" :
  1. data fine proroga 
  2. prosecuzione di fatto 
Questa procedura sarà resa possibile a partire dal 13 gennaio 2013, fino ad allora si potrà compilare il quadro "proroga" del modello UNILAV inserendo la data nel campo "fine proroga".

mercoledì 28 novembre 2012

Licenziamento G.M.O. procedura di conciliazione per datori che occupano più di 15 lavoratori



Dal 18 luglio 2012, dopo l'intervento della Riforma Fornero (L. n. 92/2012 ), con l'Art. 1 co. 40  viene introdotta una nuova procedura obbligatoria di conciliazione da esperire davanti alla commissione provinciale di conciliazione. 




  1. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO, ove va espressa  l’intenzione di procedere al licenziamento, indicando i motivi  e eventuali misure di assistenza.
  2. Nel termine di 7 giorni dalla ricezione, la DTL convoca lavoratore e datore di lavoro innanzi alla commissione prov. di conciliazione. 
  3. La procedura si conclude entro 20 giorni dalla  trasmissione della comunicazione; in caso di fallimento della conciliazione o decorso il termine di 7 giorni, il datore può comunicare il licenziamento del lavoratore.
  4. Qualora la conciliazione avesse esito positivo, prevedendo la risoluzione consensuale, si applicano le disposizioni in materia di assicurazione sociale per l’impiego ASPI, e può essere previsto l’affidamento ad una agenzia per il lavoro.
  5. Se il tentativo di conciliazione fallisce  il datore di lavoro può comunicare il licenziamento.   
     
    1.  
    2.    tabella 1
             tabella 2