CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
computo del periodo massimo di 36 mesi
Con l'art. 1 co. 9 Legge 92/2012 sono stati rivisti i periodi di computo per il tetto massimo dei 36 mesi di rapporto a tempo determinato tra azienda e lavoratore.
Dal 18 luglio 2012, fatto salva la disciplina sulla successione dei contratti e fatte salve le diverse disposizioni dei CCNL, nel caso la successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti abbia superato i 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.
Lo scopo è quello di scongiurare comportamenti elusivi (come alternare le due forme contratuali: tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato).
La somministrazione non rientrava nel computo. Oggi, a parità di mansioni del lavoratore, il datore potrà stipulare un contratto a tempo det. con lo stesso, solo se i precedenti rapporti a tempo det. (quindi anche somministrazione) rientrino nel limite dei 36 mesi, divenendo altrimenti a tempo indeterminato.
Si precisa che la trasformazione avviene dal momento del superamento del termine e non riqualifica il rapporto dall'origine.
Con l'interpello N° 32/2012 si chiarisce che: "con circ. n. 18/2012, a far data dal 18 luglio nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione, sempre con mansioni equivalenti, formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato"
Viene però precisato che una volta raggiunti i 36 mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore; poichè nulla viene detto sul limite legale di durata del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. La materia ricordiamo è comunque limitata dalle norme introdotte dalla contrattazione collettiva.
TEMPO DETERMINATO: PROSECUZIONE DI FATTO
La riforma è intervenuta anche sulla prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato, sono stati infatti modificati i termini oltre i quali il rapporto si qualifica definitivamente come " a tempo indeterminato":
Il contratto si considera a tempo indeterminato se la prestazione si prolunga oltre questi termini.
La prosecuzione di fatto necessita di una comunicazione, necessariamente precedente alla data del termine, da inoltrare al centro per l'impiego.
La modalità è la medesima utilizzata per le altre comunicazioni con il MODELLO UNIFICATO UNILAV, al quale sono stati aggiunti nel quadro "proroga" :
- data fine proroga
- prosecuzione di fatto
Questa procedura sarà resa possibile a partire dal 13 gennaio 2013, fino ad allora si potrà compilare il quadro "proroga" del modello UNILAV inserendo la data nel campo "fine proroga".