- di un lavoratore da parte di superiori gerarchici: MOBBING VERTICALE
- di un lavoratore da parte dei colleghi: MOBBING ORIZZONTALE
- di un superiore da parte dei suoi sottoposti: MOBBING ASCENDENTE
CARATTERISTICHE DEL COMPORTAMENTO
I comportamenti che sfociano nella fattispecie del MOBBING sono di diversi tipi e molto spesso sono rappresentati da atti o fatti che all'apparenza possono sembrare "intrinsecamente legitimmi"ma che in realtà sono subdolamente diretti alla pesecuzione o all'emarginazione del dipendente, potendone lesionare la sfera professionale, sessuale, morale o psicologica.
Tra condotta del soggetto discriminante e il pregiudizio subito, deve esserci un nesso causale, inoltre un solo atto illegittimo non è sufficiente a delineare tale fattispecie, è necessario che ci siano più atti reiterati in una porzione di tempo.
Alcuni esempi:
- riduzione graduale ingiustificata dell'ambito di autonomia operativa del lavoratore
- umiliazioni e pressioni psicologiche tali da infliggere sofferenze morali
- erogazione di sanzioni disciplinari illegittime
- amplificazione dell'importanza attribuita a fatti di modesta rilevanza per colpire il lavoratore e indurlo alle dimissioni
RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEL DANNO
La responsabilità del datore di lavoro non può sussistere in attesa dell'elemneto soggettivo del dolo, ossia la specifica intenzione di discriminare il soggetto fino ad arrivare ad una sorta di violenza morale.
Il datore resta comunque responsabile nel momento in cui il comportamento sia posto in essere da altro dipendente, poichè egli ha il dovere di reprimere, prevenire e scoraggiare tali comportamenti.
Nel caso di mobbing orizzontale deve essere provato il nesso causale tra la condotta omissiva del datore ed il danno subito dal lavoratore mobbizzato.
Per il risarcimento del danno è necessario che i comportamenti siano obiettivamente lesivi per il lavoratore, non essendo sufficiente che i medesimi siano avvertiti come tali dallo stesso.