La disciplina
Con le circolari n.
- 10478 del 10/06/2013
- 14184 del 05/08/2013 (cliccare sui link per il download delle circolari)
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti e direttive al personale ispettivo che si trovi ad avere a che fare con prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito di realtà imprenditoriali appartenenti ai settori di artigianato, agricoltura e commercio.
Circolare n.10478 del 10/06/2013
La prima circolare si occupa della possibilità per l'imprenditore (rientrante nei settori sopra citati) di di poter utilizzare l'attività dei familiari a titolo di collaborazione occasionale senza la necessità di dover assolvere gli obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale.
Nelle piccole realtà imprenditoriali capita molto spesso che il titolare si avvalga della collaborazione di familiari (coniuge, parenti e affini entro il 3° grado) nello svolgimento della propria attività, il problema sta nel definire queste collaborazioni di "natura occasionale".
La presunzione dell'occasionalità della prestazione prima operava solo per prestazioni rese, a titolo gratuito, da familiari pensionati o da familiari impiegati full time.
Con gli artt. 21,l comma ter , DL n. 269/2003 e 74, Dlgs n. 276/2003 ci si riferisce a due settori specifici: il primo riguarda l'artigianato, mentre il secondo il settore dell'agricoltura, per il commercio non vi è una espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito.
Per quanto riguarda l'artigianato viene stabilito che gli imprenditori possono avvalersi di collaborazioni occasionali rese a titolo gratuito, da parenti entro il 3° grado, per un periodo complessivo nell'anno non superiore alle 90 giornate, senza l'obbligo dell'iscrizione all'ente previdenziale e del relativo versamento dei contributi (resta comunque obbligatorio l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).
Per l'agricoltura invece viene stabilito che non integra in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato la prestazione svolta da parenti e affini entro il quarto grado in modo meramente occasionale ed a titolo gratuito.
Comune denominatore di entrambe le fattispecie è il fattore dell' OCCASIONALITA' ossia l'elemento chiave per escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e quindi dal relativo versamento contributivo.
Per attività occasionale si intende "quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati" cioè che non integra comportamenti di tipo abituale e prevalente nella gestione e nel funzionamento dell'impresa.
Per uniformare l'attività di vigilanza e di accertamento delle collaborazioni occasionali, si è deciso di utilizzare un parametro di tipo QUANTITATIVO che unisca tutte le fattispecie:
come era già fissato per il settore artigiano, si considerano escluse dall'obbligo contributivo le collaborazioni a titolo gratuito sotto le 90 giornate nel corso dell'anno.
Perciò anche nei diversi contesti settoriali (agricoltura e commercio) si lega la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni (frazionabili in 720 ore nel corso dell'anno solare).
Si deve comunque rispettare il vincolo di parentela: l'attività deve essere svolta da parenti ed affini entro il terzo grado di parentela.
Circ. n. 14184 del 05/08/2013
Con questa circolare il Ministero ha voluto chiarire come queste prestazioni debbano essere considerate ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
In particolare si ribadisce che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per collaborazioni occasionali inferiori alle 90 giornate l'anno, ha valore solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'INPS, restano invece inalterati gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL.
Uniche prestazioni considerate escluse dall'obbligo assicurativo sono quelle di natura "accidentale"; anche qui è stato ritenuto opportuno utilizzare un parametro quantitativo per definirne l'accidentalità:
"si considera accidentale una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni effettuate non siano superiori alle giornate lavorative".