martedì 26 marzo 2013

CONTRIBUTO SULLE INTERRUZIONI DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il contributo Aspi c.d. "unatantum" sui licenziamenti, verrà calcolato considerando le frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, tenendo presente il limite massimo di 36 mesi, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività  almeno 15 giorni di calendario.

Il totale del contributo per ogni mese ammonta a 40,3167 euro; raggiungendo la soglia massima di anzianità, presa in considerazione dall'INPS (36 mesi), si arriverà ad un contributo unatantum pari a: 1451,40 euro.
Tale contributo colpisce le risoluzioni di lavoro a tempo indeterminato che si sono verificate a partire da gennaio 2013.
Le modalità ed i termini di versamento del contributo sono indicate nella circolare INPS  n.44 del 22/03/2013, viene così stabilito che il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i licenziamenti avvenuti nei primi 3 mesi del 2013 i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013.

IPOTESI IN CUI VA VERSATO IL CONTRIBUTO

L'obbligo del versamento del contributo scatta in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro fa sorgere, in capo all'interessato, il diritto il diritto al percepimento dell'Aspi, ma anche nel caso in cui il lavoratore licenziato non abbia maturato i requisiti per il percepimento dell'Aspi (vedi post di gennaio sul blog).
Proprio per questo motivo vi è il dubbio che la correttezza di codesta tassazione non sia del tutto chiara poichè applicata anche a soggetti che non usufruiranno del trattamento Aspi (cioè quelli con due anni di assicurazione e uno di contribuzione).
Il contributo infine è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (considerato a tutti gli effetti come rapporto di lavoro a tempo indeterminato) diverse dalle dimissioni, è da considerarsi anche il recesso del datore al termine del periodo di formazione.


inserisco qui sotto il link per il download dello schema excel per il calcolo del contributo unatantum Aspi.
Inserire i mesi di anzianità lavorativa nella cella "MESI"

tabella contributo unatantum

venerdì 1 marzo 2013

LA CAUSALE DEL CONTRATTO A TERMINE

"Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"

Così enuncia  il decreto legislativo n. 368 del 2001, modificato dalla legge  92 del 2012 al comma primo dell'articolo 1, da questa definizione si può evincere il carattere residuale che l'ordinamento affida al contratto a termine.
La variazione introdotta dalla Legge n. 133 del 2008 consente l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a seguito di ragioni di carattere:
  • tecnico
  • produttivo o organizzativo
  • sostitutivo
anche se sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, superando perciò  l'orientamento che riconosceva la legittimità dell'apposizione del termine solo in presenza di una attività temporanea.
  1. CAUSALI DI CARATTERE TECNICO:
Quelle riferite a situazioni che l'azienda si trova ad affrontare per le quali non potrebbe  fare fronte con il personale alle proprie dipendenze.
 
     2.  CAUSALI PER RAGIONI PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE:
 
In riferimento a situazioni particolari (ad es. una commessa per la quale occorre più manodopera di quella presente in azienda) nelle quali vi è la necessità di incrementare la forza lavoro solo per il tempo necessario  previsto per lo sviluppo  della stessa.

     3. CAUSALE IN RAGIONE DI UNA SOSTITUZIONE:

La sostituzione  di personale in ferie, malattia, maternità etc. legittima l'assunzione a tempo determinato, in questi casi è da inserire nel contratto anche il nome della persona da sostituire e la relativa motivazione. Vi è anche la possibilità della c.d."sostituzione a scalare" nella quale il lavoratore viene sostituito da uno già presente nell'organico aziendale, mentre il lavoratore a tempo determinato subentra a quest'ultimo con il metodo della proprietà transitiva.


Una volta rientrati in questi tre ambiti è importante individuare una motivazione più dettagliata possibile per l'apposizione del termine non solo la mera riproposizione della norma, es: "assunzione a termine per ragioni di carattere produttivo". Più si entra nel dettaglio e minori sono i rischi di nullità del contratto per difetto di motivazione.
Il termine può anche non consistere in una data precisa, infatti potrebbe essere inteso come realizzazione  di un evento o il compimento di un opera.
E' inutile ricordare che la forma deve essere necessariamente quella scritta, per quanto invece riguarda la proroga essa deve essere sempre riferita alla stessa attività lavorativa, anche se è lecito prorogare un contratto con mansioni differenti da quello precedentemente stipulato, purchè riconducibili a ragioni di carattere tecnico-produttivo-sostitutivo- organizzativo.
Non sono chieste motivazioni per questi tipi di contratto:
  • personale del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali
  • personale del settore del turismo e dei pubblici servizi (per servizi non superiori a 3 giorni)
  • dirigenti
  • lavoratori in mobilità
  • lavoratori disabili

IL CONTRATTO ACAUSALE:

Il contratto a termine acausale  è stato intordotto per far fronte alla sempre maggior difficoltà nel fornire una giustificazione ad-hoc alle assunzioni a tempo determinato. L'onere della prova è sempre a carico del datore di lavoro ed il rischio di vertenze improntate sulla riconversione in contratto a tempo indeterminato.
Questo tipo di contratto è uno strumento utile poichè si può sottoscrivere per qualsiasi tipo di mansioni (assimilabile nel significato a una "prova" allungata), può essere stipulato per un massimo di 12 mesi senza possibilità di proroga solo con lavoratori che, in passato, non hanno avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o collaborazione con il datore di lavoro in questione.
Nel contratto acausale si potrà inserire direttamente il riferimento legislativo eliminando così ogni equivoco che possa dar vita ad una vertenza sul contenuto dello stesso.

STARTUP INNOVATIVE:

riferendoci alle causali del contratto a termine introduciamo le ultime novità in tema di startup innovative, riferite ad imprese che devono avere come oggetto sociale esclusivo "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".
La durata di questi contratti va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36.