"Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"
Così enuncia il decreto legislativo n. 368 del 2001, modificato dalla legge 92 del 2012 al comma primo dell'articolo 1, da questa definizione si può evincere il carattere residuale che l'ordinamento affida al contratto a termine.
La variazione introdotta dalla Legge n. 133 del 2008 consente l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a seguito di ragioni di carattere:
- tecnico
- produttivo o organizzativo
- sostitutivo
anche se sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro, superando perciò l'orientamento che riconosceva la legittimità dell'apposizione del termine solo in presenza di una attività temporanea.
- CAUSALI DI CARATTERE TECNICO:
2. CAUSALI PER RAGIONI PRODUTTIVE ED ORGANIZZATIVE:
In riferimento a situazioni particolari (ad es. una commessa per la quale occorre più manodopera di quella presente in azienda) nelle quali vi è la necessità di incrementare la forza lavoro solo per il tempo necessario previsto per lo sviluppo della stessa.
3. CAUSALE IN RAGIONE DI UNA SOSTITUZIONE:
La sostituzione di personale in ferie, malattia, maternità etc. legittima l'assunzione a tempo determinato, in questi casi è da inserire nel contratto anche il nome della persona da sostituire e la relativa motivazione. Vi è anche la possibilità della c.d."sostituzione a scalare" nella quale il lavoratore viene sostituito da uno già presente nell'organico aziendale, mentre il lavoratore a tempo determinato subentra a quest'ultimo con il metodo della proprietà transitiva.
Una volta rientrati in questi tre ambiti è importante individuare una motivazione più dettagliata possibile per l'apposizione del termine non solo la mera riproposizione della norma, es: "assunzione a termine per ragioni di carattere produttivo". Più si entra nel dettaglio e minori sono i rischi di nullità del contratto per difetto di motivazione.
Il termine può anche non consistere in una data precisa, infatti potrebbe essere inteso come realizzazione di un evento o il compimento di un opera.
E' inutile ricordare che la forma deve essere necessariamente quella scritta, per quanto invece riguarda la proroga essa deve essere sempre riferita alla stessa attività lavorativa, anche se è lecito prorogare un contratto con mansioni differenti da quello precedentemente stipulato, purchè riconducibili a ragioni di carattere tecnico-produttivo-sostitutivo- organizzativo.
Non sono chieste motivazioni per questi tipi di contratto:
E' inutile ricordare che la forma deve essere necessariamente quella scritta, per quanto invece riguarda la proroga essa deve essere sempre riferita alla stessa attività lavorativa, anche se è lecito prorogare un contratto con mansioni differenti da quello precedentemente stipulato, purchè riconducibili a ragioni di carattere tecnico-produttivo-sostitutivo- organizzativo.
Non sono chieste motivazioni per questi tipi di contratto:
- personale del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali
- personale del settore del turismo e dei pubblici servizi (per servizi non superiori a 3 giorni)
- dirigenti
- lavoratori in mobilità
- lavoratori disabili
IL CONTRATTO ACAUSALE:
Il contratto a termine acausale è stato intordotto per far fronte alla sempre maggior difficoltà nel fornire una giustificazione ad-hoc alle assunzioni a tempo determinato. L'onere della prova è sempre a carico del datore di lavoro ed il rischio di vertenze improntate sulla riconversione in contratto a tempo indeterminato.
Questo tipo di contratto è uno strumento utile poichè si può sottoscrivere per qualsiasi tipo di mansioni (assimilabile nel significato a una "prova" allungata), può essere stipulato per un massimo di 12 mesi senza possibilità di proroga solo con lavoratori che, in passato, non hanno avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o collaborazione con il datore di lavoro in questione.
Nel contratto acausale si potrà inserire direttamente il riferimento legislativo eliminando così ogni equivoco che possa dar vita ad una vertenza sul contenuto dello stesso.
STARTUP INNOVATIVE:
Il contratto a termine acausale è stato intordotto per far fronte alla sempre maggior difficoltà nel fornire una giustificazione ad-hoc alle assunzioni a tempo determinato. L'onere della prova è sempre a carico del datore di lavoro ed il rischio di vertenze improntate sulla riconversione in contratto a tempo indeterminato.
Questo tipo di contratto è uno strumento utile poichè si può sottoscrivere per qualsiasi tipo di mansioni (assimilabile nel significato a una "prova" allungata), può essere stipulato per un massimo di 12 mesi senza possibilità di proroga solo con lavoratori che, in passato, non hanno avuto alcun rapporto di lavoro subordinato o collaborazione con il datore di lavoro in questione.
Nel contratto acausale si potrà inserire direttamente il riferimento legislativo eliminando così ogni equivoco che possa dar vita ad una vertenza sul contenuto dello stesso.
STARTUP INNOVATIVE:
riferendoci alle causali del contratto a termine introduciamo le ultime novità in tema di startup innovative, riferite ad imprese che devono avere come oggetto sociale esclusivo "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".
La durata di questi contratti va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36.
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