venerdì 22 febbraio 2013

I PROFESSIONISTI "SENZA ORDINE"


Art. 1 co.2: "Ai fini della presente legge, per professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative". 

Tutti i soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini professionali riconosciuti dalla legge, possono svolgere la propria attività in diverse forme:
  • individuale
  • societaria
  • cooperativa 
  • come lavoro dipendente
Essi hanno il dovere di indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente  il riferimento alla legge n.4/2013; l'eventuale inadempimento è considerato come una pratica commerciale scorretta tra professionista e consumatore ( titolo III, parteII, D.lgs.n.206/2005).
Tutti coloro che svolgono una professione non regolamentata possono  costituire associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutto questo per diversi scopi:
  • valorizzare le competenze degli associati
  • garantire il rispetto di regole deontologiche
  • tutelare gli utenti regolamentando la concorrenza
L'elenco di queste associazioni è pubblicato sul sito del ministero dello sviluppo economico, c'è però da precisare che non possono utilizzare denominazioni professionali relative a professioni che sono organizzate in ordini o collegi.
Veniamo ora ai compiti attribuiti a queste associazioni:
  1. garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi
  2. garantire la dialettica democratica tra gli associati
  3. garantire l'osservanza dei principi deontologici
  4. garantire una struttura tecnico-organizzativa e scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell'associazione
  5. promuovere la formazione permanente degli associati
  6. vigilare sulla condotta professionale degli associati
  7. stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per violazioni del codice
  8. promuovere forme di garanzia per l'utente
Per tutelare i consumatori le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti (previe necessarie verifiche)  un'attestazione relativa a:
  • regolare iscrizione del professionista all'associazione.
  • i requisiti necessari per la partecipazioe all'associazione stessa.
  • gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti devono rispettare nell'esercizio dell'attività professionale per il mantenimento dell'iescrizione.
  • garanzie offerte all'utente.
  • presenza di una polizza assicurativa  per la resoponsabilità professionale.
  • possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione UNI rilasciata dall'organismo autorizzato. 
Il professionista iscritto all'associazione professionale che ne utilizza l'attestazione, ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

Nessun commento:

Posta un commento