mercoledì 8 maggio 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO E VALORE DEI VOUCHER

La disciplina del lavoro accessorio (introdotta dalla L. n. 92/2012) è stata recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell'INPS tramite la circolare n. 49/2013* (cliccare sul link per il download) che però non si applica ai voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 per i quali vale ancora la previgente disciplina.

Nelll'art. 70 del Dlgs. 276/2003 il lavoro accessorio viene indicato come "attività lavorativa meramente occasionale" che non da luogo a compensi, percepiti dal prestatore, superiori a 5.000 euro (netti)  nel corso di un anno solare per la totalità dei committenti.
I dubbi sulla NATURA OCCASIONALE della prestazione sono stati spazzati via dalla circolare INPS sopra indicata , la quale definisce come unico limite per l'utilizzo delle prestazioni quello di carattere economico: 5.000 euro netti (ossia 6.600 lordi).

*Per ulteriori chiarimenti leggere attentamente la circolare INPS n. 49/2013 che fornisce una descrizione completa sull'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

PRESTATORI E LIMITI ECONOMICI



La circolare Inps ha chiarito che tutte le tipologie di lavoratori possono essere impiegate nel lavoro accessorio, con precise specificazioni per alcune di esse:

  • STUDENTI: per gli studenti non-universitari vanno rispettati gli obblighi di frequenza, perciò possono essere utilizzati solamente durante i week-end ed i periodi di vacanza. Gli studenti universitari invece non sono sottoposti a questi limiti. resta fermo il limite massimo di 5.000 euro nell'anno solare.
  • PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO O INTEGRAZIONE SALARIALE: il limite massimo nell'anno solare per questa categoria è stato fissato a 3.000 euro.
  • RESTANTI CATEGORIE DI SOGGETTI: nessun limite di tipo oggettivo e soggettivo per le restanti categorie di soggetti tranne il rispetto dei 5.000 euro nell'anno solare.
Come si evidenzia nello schema il limite massimo presso ciascun committente considerato "commerciale " o "professionista" deve essere quello dei 2.000 euro nell'arco dell'anno solare.

IL VOUCHER
Il valore del buono è fissato con decreto del ministero del lavoro e periodicamente aggiornato, attualmente il valore per ogni singolo buono è pari a 10 euro, la corresponsione del buono lavoro deve avere come quantità massima un ora di lavoro, nulla impedisce al committente di pagare più voucher per una sola ora di prestazione.
Il lavoratore potrà riscuotere il valore dei buoni lavoro solo due giorni dopo terminata la prestazione presso i soggetti indicati a seconda delle modalità di acquisto da parte del committente.

Per ogni vuocher il lavoratore incasserà 7,50 euro netti senza dover procedere a nessun adempimento previdenziale ne fiscale.











I COMMITTENTI
La principale distinzione che viene fatta per la tipologia di committenti è quella che riguarda gli "imprenditori commerciali" ed i "professionisti" per i quali trova applicazione il limite di 2.000 euro nell'anno solare per lavoratore accessorio.

  • imprenditori commerciali: qualsiasi soggetto, persona fisica e giuridica,che operi su un determinato mercato per la produzione, gestione o distribuzione di beni e servizi.
  • professionisti: titolari di reddito da lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR,  iscritti un ordine professionale oppure titolari di partita IVA  iscritti alla gestione separata INPS
Per quanto riguarda il settore agricolo il ricorso al lavoro accessorio da parte di aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro è consentito solo tramite l'utilizzo di pensionati, giovani studenti sotto i 25 anni e percettori di sostegno al reddito sempre nei limiti dei 3.000 euro nell'anno solare. Sotto i 7.000 euro invece i buoni possono essere utilizzati per svolgere qualsiasi attività.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA:
la comunicazione preventiva deve essere inoltrata attraverso i canali rispettivi alla tipologia di rivenditore dai quali si è acquistato il voucher (vedi post del 23 gennaio 2013), tutte le comunicazioni perverranno all'INPS.

VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

L'apparato sanzionatorio si fonda principalmente sul superamento dei limiti quantitativi e sul superamento del periodo di utilizzo dei voucher (30 giorni dall'acquisto).
  1. è necessario farsi rilasciare dal lavoratore una autodichiarazione nella quale viene specificato il non superamento del limite massimo di 5.000 euro nell'anno solare.
  2. il superamento dei limiti è punito, oltre che con sanzioni amministrative e civili, con la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (solo per imprenditori commerciali e professionisti) sempre che siano rese nei confronti di un'impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.
  3. con riguardo invece al periodo di utilizzabilità dei voucher (30 giorni dall'acquisto)  l'ispettorato contesterà l'esistenza  di un rapporto di lavoro subordinato "in nero" dando perciò attivazione a tutte le sanzioni previste per il lavoro sommerso.

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