lunedì 27 maggio 2013

FERIE, RIDUZIONE ORARIO, EX FESTIVITA'

Nell'arco dell'anno i lavoratori possono usufruire di periodi di riposo, stabiliti dalla legge o dai CCNL di riferimento, essi sono:

  • ferie
  • riduzione orario
  • ex festività
FERIE

Le ferie rappresentano il diritto per i lavoratori subordinati di un periodo di riposo nel corso dell'anno, durante il quale è possibile reintegrare le proprie energie psicofisiche.
L'art. 36 co. 3 Cost. e l'art. 2109 c.c. disciplinano l'istituto indicandone l'irrinunziabilità e la continuatività del periodo previa richiesta esplicita al datore di lavoro, il quale deve valutare in base alle esigenze dell'impresa.
Il periodo di ferie retribuite non deve essere inferiore per ciascun lavoratore a quattro settimane, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell'anno di maturazione, le restanti vanno utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di 4 settimane non può essere sostituito da un indennità per ferie non godute a meno che non si tratti di risoluzione del rapporto.
La durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi di categoria, in misura uguale o differenziata a seconda del livello di inquadramento o in base all'anzianità di servizio maturata in azienda.
Il diritto alle ferie matura in relazione all'attività effettivamente prestata dal lavoratore nel corso del periodo annuale di riferimento; alcune tipologie di assenze sono considerate utili al fine della maturazione delle ferie:

  • assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio
  • assenza per malattia o infortunio
  • assenza per adempimento di funzione presso i seggi elettorali
  • congedo matrimoniale
Le ferie devono essere fruite nel periodo stabilito dal datore di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. 
Non sono considerati giorni di ferie:
  • periodo di preavviso
  • congedo di maternità o parentale
  • periodi di malattia del bambino che comportino il ricovero in ospedale
  • periodi di attività presso i seggi elettorali
R.O.R. RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO

i contratti collettivi prevedono generalmente l'attribuzione ai lavoratori di una certa quantità di permessi retribuiti a titolo di riduzione annua dell'orario di lavoro. Questi periodi sono determinati  in misura oraria o giornaliera e ragguagliati al periodo di servizio nell'anno.
Sono premessi che possono essere usufruiti individualmente o collettivamente in aggiunta al periodo di ferie e che sono a queste assimilabili.
I permessi maturano in base al servizio prestato, i permessi non fruiti danno luogo all'erogazione di una indennità sosttutiva.


RIPOSI NELL'ANNO: EX FESTIVITA'

Per le ex festività soppresse generalmente vengono attribuite 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti. Essi maturano inproporzione alla quantità di servizio prestato nell'anno.

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