Uno degli scopi del D.L. n. 76/2013 è quello di accelerare la creazione di posti di lavoro soprattutto a tempo indeterminato, le misure sono finalizzate alla promozione di forme di occupazione stabile per giovani fino a 29 anni di età, utilizzando risorse statali e fondi strutturali comunitari.
In particolare all'art. 1 è istituito, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori aventi almeno uno dei seguenti requisiti:
- età compresa tra 18 e 29 anni;
- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- vivano soli con una o più persone a carico;
BENEFICIO DELL'INCENTIVO
Il beneficio è pari ad 1/3 della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, ed ha una durata di 18 mesi dalla data di assunzione (che deve decorrere almeno dal 28 giugno 2013); è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
Il beneficio non può superare la somma di 650 € per lavoratore assunto, la sua corresponsione viene disposta dall'INPS mensilmente dopo la verifica dell'attivazione effettiva del rapporto di lavoro.
In caso vi fosse una trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il periodo di incentivazione scende a 12 mesi, mantenendo sempre il tetto massimo di 650 € per ciascun dipendente; bisogna però stare attenti in questi casi poichè la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale, perciò l'azienda interessata all'incentivo deve procedere ad un'ulteriore assunzione per "rimpiazzare" il lavoratore trasformato a tempo indeterminato.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
La decontribuzione è dunque erogata solo se comporta un incremento occupazionale netto dell'impresa, vi sono però dei casi specifici nei quali l'incentivo non spetta:
- se l'assunzione proviene dall'attuazione di un obbligo preesistente per legge o dalla contrattazione collettiva, oppure se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante somministrazione;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore che era stato licenziato in precedenza;
- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dovute a crisi o riorganizzazione aziendale;
Nel caso di somministrazione, ai fini del calcolo dell'incentivo, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato somministrato, non si cumulano le prestazioni per diversi utilizzatori.
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