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L'art. 14 del D.L. n. 145/2013 rafforza notevolmente le attività di contrasto al lavoro sommerso aumentando del 30% sanzioni previste dall'art. 3 del D.L. n. 12 del 22/02/2002, perciò dal 24/12/2013 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative: 2 casi:
- da € 1.950 a € 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo per l'occupazione irregolare di un lavoratore subordinato (in nero).
- da € 1.300 a € 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo ad un periodo di lavoro "in nero".
Per queste sanzioni non è più ammessa la procedura di diffida obbligatoria ex Art. 13 Dlgs 124/2004, resta però in vigore la sanzione ridotta ex art. 16 L. 689/1981 che di conseguenza sarà pari a:
Primo caso:
- € 3.900 per lavoratore, cioè il doppio del minimale (1.950), sommata alla maggiorazione giornaliera di € 65 che corrisponde ad 1/3 del massimale giornaliero (195).
Secondo caso:
- € 2.600 per lavoratore, cioè il doppio del minimale (1.300), sommata alla maggiorazione giornaliera di € 13 che corrisponde ad 1/3 del massimale giornaliero (39).
La riduzione è applicata solo nel caso la sanzione venga versata entro 60 giorni dalla contestazione immediata.
Sospensione attività imprenditoriale
Per quanto riguarda invece la sospensione dell'attività imprenditoriale aumentano del 30% le somme aggiuntive di cui al comma 4, art. 14, DL n. 81/2008.
- Ipotesi di sospensione per lavoro irregolare: € 1.950 = (1.500 + 30%).
- Ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: € 3.250 = (2.500 + 30%).
Per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione occorre però:
- Regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (assunzione, denuncia ad enti previdenziali e registrazione su libro unico).
- Ripristino delle regolari condizioni di lavoro nel caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Pagamento delle sanzioni sopra indicate.
Il Ministero del Lavoro con circolare prot. 22277 del 27/12/2013 ha chiarito che gli importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca effettuate dal 24/12/2013 anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Per le violazioni in materia di lavoro sommerso, di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali, poste in essere dal 24/12/2013, il Ministero ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali (termine 90 giorni dall'accertamento) venga effettuata dopo la conversione in legge del Decreto legge n. 145/2013.
Le medesime violazioni poste in essere prima del 24/12/2013 restano soggette alla disciplina sanzionatoria ggià prevista prima dell'intervento del D.L.
Walter Giudici
giudez@hotmail.com