venerdì 7 febbraio 2014

LAVORO SOMMERSO: AUMENTO DELLE SANZIONI

CLICCARE SUI LINK DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI PER  IL DOWNLOAD DEL TESTO COMPLETO.


L'art. 14 del D.L. n. 145/2013 rafforza notevolmente le attività di contrasto al lavoro sommerso aumentando del 30% sanzioni previste dall'art. 3 del D.L. n. 12 del 22/02/2002, perciò dal 24/12/2013 saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative: 2 casi:


  1. da € 1.950 a € 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo per l'occupazione irregolare di un lavoratore subordinato (in nero).
  2. da € 1.300 a € 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo ad un periodo di lavoro "in nero".

Per queste sanzioni non è più ammessa la procedura di diffida obbligatoria  ex Art. 13 Dlgs 124/2004, resta però in vigore la sanzione ridotta ex art. 16 L. 689/1981 che di conseguenza sarà pari a: 

Primo caso:

  • € 3.900 per lavoratore, cioè il  doppio del minimale (1.950),  sommata alla maggiorazione giornaliera di € 65 che corrisponde ad 1/3 del massimale giornaliero (195).
Secondo caso:
  • € 2.600 per lavoratore, cioè il doppio del minimale (1.300), sommata alla maggiorazione giornaliera di € 13 che corrisponde ad 1/3 del massimale giornaliero (39).
La riduzione è applicata solo nel caso la sanzione venga versata entro 60 giorni dalla contestazione immediata.

Sospensione attività imprenditoriale

Per quanto riguarda invece la sospensione dell'attività imprenditoriale aumentano del 30% le somme aggiuntive di cui  al comma 4, art. 14, DL n. 81/2008.
  • Ipotesi di sospensione per lavoro irregolare:  € 1.950 = (1.500 + 30%).
  • Ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: € 3.250 = (2.500 + 30%).
Per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione occorre però:
  1. Regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (assunzione, denuncia ad enti previdenziali e registrazione su libro unico).
  2. Ripristino delle regolari condizioni di lavoro nel caso di gravi e reiterate  violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
  3. Pagamento delle sanzioni sopra indicate.
Il Ministero del Lavoro con circolare  prot. 22277 del 27/12/2013 ha chiarito che gli importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale trovano applicazione  in relazione alle richieste di revoca effettuate dal 24/12/2013 anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Per le violazioni in materia di lavoro sommerso, di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali, poste in essere dal 24/12/2013, il Ministero ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali (termine 90 giorni dall'accertamento) venga effettuata dopo la conversione in legge del Decreto legge n. 145/2013.
Le medesime violazioni poste in essere prima del 24/12/2013 restano soggette alla disciplina sanzionatoria ggià prevista prima dell'intervento del D.L.


Walter Giudici
giudez@hotmail.com

martedì 12 novembre 2013

COLLABORATORI FAMILIARI NEI SETTORI DELL' ARTIGIANATO, COMMERCIO E AGRICOLTURA, esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi per prestazioni di "natura occasionale".

La disciplina
Con le circolari n.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce chiarimenti e direttive al personale ispettivo che si trovi ad avere a che fare con prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell'ambito di realtà imprenditoriali appartenenti ai settori di artigianato, agricoltura e commercio.

Circolare n.10478 del 10/06/2013
La prima circolare si occupa della possibilità per l'imprenditore (rientrante nei settori sopra citati) di  di poter utilizzare l'attività dei familiari a titolo di collaborazione occasionale senza la necessità di dover assolvere gli obblighi nei confronti dell'istituto previdenziale.
Nelle piccole realtà imprenditoriali capita molto spesso che il titolare si avvalga della collaborazione di familiari (coniuge, parenti e affini entro il 3° grado) nello svolgimento della propria attività, il problema sta nel definire queste collaborazioni di "natura occasionale".

La presunzione dell'occasionalità della prestazione prima operava solo per prestazioni rese, a titolo gratuito, da familiari pensionati o da familiari impiegati full time.
Con gli artt. 21,l comma ter , DL n. 269/2003 e 74, Dlgs n. 276/2003 ci si riferisce a due settori specifici: il primo riguarda l'artigianato, mentre il secondo il settore dell'agricoltura, per il commercio non vi è una espressa disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito.
Per quanto riguarda l'artigianato viene stabilito che gli imprenditori possono avvalersi di collaborazioni occasionali rese a titolo gratuito, da parenti entro il 3° grado, per un periodo complessivo nell'anno non superiore alle 90 giornate, senza  l'obbligo dell'iscrizione all'ente previdenziale e del relativo versamento dei contributi (resta comunque obbligatorio  l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria  contro gli infortuni).
Per l'agricoltura invece viene  stabilito che non integra in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato la prestazione svolta da parenti e affini entro il quarto grado in modo meramente occasionale ed a titolo gratuito.
Comune denominatore di entrambe le fattispecie è il fattore dell' OCCASIONALITA' ossia l'elemento chiave per escludere l'obbligo di iscrizione all'Ente previdenziale e quindi dal relativo versamento contributivo.
Per attività occasionale si intende  "quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati" cioè che non integra comportamenti di tipo abituale e prevalente nella gestione e nel funzionamento dell'impresa.
Per uniformare l'attività di vigilanza  e di accertamento delle collaborazioni occasionali,  si è deciso di utilizzare un parametro di tipo QUANTITATIVO che unisca tutte le fattispecie:
come era già fissato per il settore artigiano, si considerano escluse dall'obbligo contributivo le collaborazioni  a titolo gratuito sotto le 90 giornate nel corso dell'anno.
Perciò anche nei diversi contesti settoriali (agricoltura e commercio) si lega la nozione di occasionalità al limite quantitativo dei 90 giorni (frazionabili in 720 ore nel corso dell'anno solare).
Si deve comunque rispettare il vincolo di parentela: l'attività deve essere svolta da parenti ed affini entro il terzo grado di parentela.

Circ. n. 14184 del 05/08/2013
Con questa circolare il Ministero ha voluto chiarire come queste prestazioni debbano essere considerate ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
In particolare si ribadisce che  l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per collaborazioni occasionali inferiori alle 90 giornate l'anno, ha valore solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'INPS, restano invece inalterati gli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL.
Uniche prestazioni considerate escluse dall'obbligo assicurativo sono quelle di natura "accidentale"; anche qui è stato ritenuto opportuno utilizzare un parametro quantitativo per definirne l'accidentalità:
"si considera accidentale una prestazione resa una/due volte nell'arco dello stesso mese a condizione che nell'anno le prestazioni effettuate non siano superiori alle  giornate lavorative".

martedì 27 agosto 2013

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Uno degli scopi del D.L. n. 76/2013 è quello di accelerare la creazione di posti di lavoro soprattutto a tempo indeterminato, le misure sono finalizzate alla promozione di forme di occupazione stabile per giovani fino a 29 anni di età, utilizzando risorse statali e fondi strutturali comunitari.
In particolare all'art. 1 è istituito, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. età compresa tra 18 e 29 anni;
  2. siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  4. vivano soli con una o più persone a carico;
BENEFICIO DELL'INCENTIVO

Il beneficio è pari ad 1/3 della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, ed ha una durata di 18 mesi dalla data di assunzione (che deve decorrere almeno dal 28 giugno 2013); è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
Il beneficio non può superare la somma di 650 € per lavoratore assunto, la sua corresponsione viene disposta dall'INPS mensilmente dopo la verifica dell'attivazione effettiva del rapporto di lavoro.
In caso vi fosse una trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, il periodo di incentivazione scende a 12 mesi, mantenendo sempre il tetto massimo di 650 € per ciascun  dipendente; bisogna però stare attenti in questi casi poichè  la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale, perciò l'azienda interessata all'incentivo deve procedere ad un'ulteriore assunzione per "rimpiazzare" il lavoratore trasformato a tempo indeterminato.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

La decontribuzione è dunque erogata solo se comporta un incremento occupazionale netto dell'impresa, vi sono però dei casi specifici nei quali l'incentivo non spetta:
  • se l'assunzione proviene dall'attuazione di un obbligo preesistente per legge o dalla contrattazione collettiva, oppure se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante somministrazione;
  • se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge  o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore che era stato licenziato in precedenza;
  • se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dovute a crisi o riorganizzazione aziendale;
Nel caso di somministrazione, ai fini del calcolo dell'incentivo, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività  in favore dello stesso soggetto a titolo di lavoro subordinato somministrato, non si cumulano le prestazioni per diversi utilizzatori.

per il download in pdf dello schema cliccare qui 

per il download dello schema completo riassuntivo anche degli altri incentivi cliccare qui

lunedì 27 maggio 2013

FERIE, RIDUZIONE ORARIO, EX FESTIVITA'

Nell'arco dell'anno i lavoratori possono usufruire di periodi di riposo, stabiliti dalla legge o dai CCNL di riferimento, essi sono:

  • ferie
  • riduzione orario
  • ex festività
FERIE

Le ferie rappresentano il diritto per i lavoratori subordinati di un periodo di riposo nel corso dell'anno, durante il quale è possibile reintegrare le proprie energie psicofisiche.
L'art. 36 co. 3 Cost. e l'art. 2109 c.c. disciplinano l'istituto indicandone l'irrinunziabilità e la continuatività del periodo previa richiesta esplicita al datore di lavoro, il quale deve valutare in base alle esigenze dell'impresa.
Il periodo di ferie retribuite non deve essere inferiore per ciascun lavoratore a quattro settimane, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell'anno di maturazione, le restanti vanno utilizzate nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di 4 settimane non può essere sostituito da un indennità per ferie non godute a meno che non si tratti di risoluzione del rapporto.
La durata delle ferie è stabilita dai contratti collettivi di categoria, in misura uguale o differenziata a seconda del livello di inquadramento o in base all'anzianità di servizio maturata in azienda.
Il diritto alle ferie matura in relazione all'attività effettivamente prestata dal lavoratore nel corso del periodo annuale di riferimento; alcune tipologie di assenze sono considerate utili al fine della maturazione delle ferie:

  • assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio
  • assenza per malattia o infortunio
  • assenza per adempimento di funzione presso i seggi elettorali
  • congedo matrimoniale
Le ferie devono essere fruite nel periodo stabilito dal datore di lavoro, considerando le esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore. 
Non sono considerati giorni di ferie:
  • periodo di preavviso
  • congedo di maternità o parentale
  • periodi di malattia del bambino che comportino il ricovero in ospedale
  • periodi di attività presso i seggi elettorali
R.O.R. RIDUZIONI DELL'ORARIO DI LAVORO

i contratti collettivi prevedono generalmente l'attribuzione ai lavoratori di una certa quantità di permessi retribuiti a titolo di riduzione annua dell'orario di lavoro. Questi periodi sono determinati  in misura oraria o giornaliera e ragguagliati al periodo di servizio nell'anno.
Sono premessi che possono essere usufruiti individualmente o collettivamente in aggiunta al periodo di ferie e che sono a queste assimilabili.
I permessi maturano in base al servizio prestato, i permessi non fruiti danno luogo all'erogazione di una indennità sosttutiva.


RIPOSI NELL'ANNO: EX FESTIVITA'

Per le ex festività soppresse generalmente vengono attribuite 32 ore aggiuntive di permessi retribuiti. Essi maturano inproporzione alla quantità di servizio prestato nell'anno.

mercoledì 8 maggio 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO E VALORE DEI VOUCHER

La disciplina del lavoro accessorio (introdotta dalla L. n. 92/2012) è stata recentemente oggetto di chiarimenti da parte dell'INPS tramite la circolare n. 49/2013* (cliccare sul link per il download) che però non si applica ai voucher acquistati entro il 17 luglio 2012 per i quali vale ancora la previgente disciplina.

Nelll'art. 70 del Dlgs. 276/2003 il lavoro accessorio viene indicato come "attività lavorativa meramente occasionale" che non da luogo a compensi, percepiti dal prestatore, superiori a 5.000 euro (netti)  nel corso di un anno solare per la totalità dei committenti.
I dubbi sulla NATURA OCCASIONALE della prestazione sono stati spazzati via dalla circolare INPS sopra indicata , la quale definisce come unico limite per l'utilizzo delle prestazioni quello di carattere economico: 5.000 euro netti (ossia 6.600 lordi).

*Per ulteriori chiarimenti leggere attentamente la circolare INPS n. 49/2013 che fornisce una descrizione completa sull'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

PRESTATORI E LIMITI ECONOMICI



La circolare Inps ha chiarito che tutte le tipologie di lavoratori possono essere impiegate nel lavoro accessorio, con precise specificazioni per alcune di esse:

  • STUDENTI: per gli studenti non-universitari vanno rispettati gli obblighi di frequenza, perciò possono essere utilizzati solamente durante i week-end ed i periodi di vacanza. Gli studenti universitari invece non sono sottoposti a questi limiti. resta fermo il limite massimo di 5.000 euro nell'anno solare.
  • PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO O INTEGRAZIONE SALARIALE: il limite massimo nell'anno solare per questa categoria è stato fissato a 3.000 euro.
  • RESTANTI CATEGORIE DI SOGGETTI: nessun limite di tipo oggettivo e soggettivo per le restanti categorie di soggetti tranne il rispetto dei 5.000 euro nell'anno solare.
Come si evidenzia nello schema il limite massimo presso ciascun committente considerato "commerciale " o "professionista" deve essere quello dei 2.000 euro nell'arco dell'anno solare.

IL VOUCHER
Il valore del buono è fissato con decreto del ministero del lavoro e periodicamente aggiornato, attualmente il valore per ogni singolo buono è pari a 10 euro, la corresponsione del buono lavoro deve avere come quantità massima un ora di lavoro, nulla impedisce al committente di pagare più voucher per una sola ora di prestazione.
Il lavoratore potrà riscuotere il valore dei buoni lavoro solo due giorni dopo terminata la prestazione presso i soggetti indicati a seconda delle modalità di acquisto da parte del committente.

Per ogni vuocher il lavoratore incasserà 7,50 euro netti senza dover procedere a nessun adempimento previdenziale ne fiscale.











I COMMITTENTI
La principale distinzione che viene fatta per la tipologia di committenti è quella che riguarda gli "imprenditori commerciali" ed i "professionisti" per i quali trova applicazione il limite di 2.000 euro nell'anno solare per lavoratore accessorio.

  • imprenditori commerciali: qualsiasi soggetto, persona fisica e giuridica,che operi su un determinato mercato per la produzione, gestione o distribuzione di beni e servizi.
  • professionisti: titolari di reddito da lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR,  iscritti un ordine professionale oppure titolari di partita IVA  iscritti alla gestione separata INPS
Per quanto riguarda il settore agricolo il ricorso al lavoro accessorio da parte di aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro è consentito solo tramite l'utilizzo di pensionati, giovani studenti sotto i 25 anni e percettori di sostegno al reddito sempre nei limiti dei 3.000 euro nell'anno solare. Sotto i 7.000 euro invece i buoni possono essere utilizzati per svolgere qualsiasi attività.

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA:
la comunicazione preventiva deve essere inoltrata attraverso i canali rispettivi alla tipologia di rivenditore dai quali si è acquistato il voucher (vedi post del 23 gennaio 2013), tutte le comunicazioni perverranno all'INPS.

VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

L'apparato sanzionatorio si fonda principalmente sul superamento dei limiti quantitativi e sul superamento del periodo di utilizzo dei voucher (30 giorni dall'acquisto).
  1. è necessario farsi rilasciare dal lavoratore una autodichiarazione nella quale viene specificato il non superamento del limite massimo di 5.000 euro nell'anno solare.
  2. il superamento dei limiti è punito, oltre che con sanzioni amministrative e civili, con la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (solo per imprenditori commerciali e professionisti) sempre che siano rese nei confronti di un'impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.
  3. con riguardo invece al periodo di utilizzabilità dei voucher (30 giorni dall'acquisto)  l'ispettorato contesterà l'esistenza  di un rapporto di lavoro subordinato "in nero" dando perciò attivazione a tutte le sanzioni previste per il lavoro sommerso.

venerdì 12 aprile 2013

IL MOBBING

Il termine mobbing racchiude tutte quelle condotte vessatorie , reiterate e durature, individuali o collettive, rivolte nei confronti:
  • di un lavoratore da parte di superiori gerarchici: MOBBING VERTICALE
  • di un lavoratore da parte dei colleghi: MOBBING ORIZZONTALE
  • di un superiore da parte dei suoi sottoposti: MOBBING ASCENDENTE  
CARATTERISTICHE DEL COMPORTAMENTO
 
I comportamenti che sfociano nella fattispecie del MOBBING sono di diversi tipi e molto spesso sono rappresentati da atti o fatti che all'apparenza possono sembrare "intrinsecamente  legitimmi"ma che in realtà sono subdolamente diretti alla pesecuzione o all'emarginazione del dipendente, potendone lesionare la sfera professionale, sessuale, morale o psicologica.
Tra condotta del soggetto discriminante e il pregiudizio subito, deve esserci un nesso causale, inoltre un solo atto illegittimo non è sufficiente a delineare tale fattispecie, è necessario che ci siano più atti reiterati in una porzione di tempo.
Alcuni esempi:
  •  riduzione graduale ingiustificata dell'ambito di autonomia operativa del lavoratore 
  • umiliazioni e pressioni psicologiche tali da infliggere sofferenze morali
  • erogazione di sanzioni disciplinari illegittime
  • amplificazione dell'importanza attribuita a fatti di modesta rilevanza per colpire il lavoratore e indurlo alle dimissioni
RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DEL DANNO

La responsabilità del datore di lavoro non può sussistere in attesa dell'elemneto soggettivo del dolo, ossia la specifica intenzione di discriminare il soggetto fino ad arrivare ad una sorta di violenza morale. 
Il datore resta comunque responsabile nel momento in cui il comportamento sia posto in essere da altro dipendente, poichè egli ha il dovere di reprimere, prevenire e scoraggiare tali comportamenti.
Nel caso di mobbing orizzontale deve essere provato il nesso causale tra la condotta omissiva del datore ed il danno subito dal lavoratore mobbizzato.
Per il risarcimento del danno è necessario che i comportamenti siano obiettivamente lesivi per il lavoratore, non essendo  sufficiente che i medesimi siano avvertiti come tali dallo stesso.

martedì 26 marzo 2013

CONTRIBUTO SULLE INTERRUZIONI DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il contributo Aspi c.d. "unatantum" sui licenziamenti, verrà calcolato considerando le frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, tenendo presente il limite massimo di 36 mesi, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività  almeno 15 giorni di calendario.

Il totale del contributo per ogni mese ammonta a 40,3167 euro; raggiungendo la soglia massima di anzianità, presa in considerazione dall'INPS (36 mesi), si arriverà ad un contributo unatantum pari a: 1451,40 euro.
Tale contributo colpisce le risoluzioni di lavoro a tempo indeterminato che si sono verificate a partire da gennaio 2013.
Le modalità ed i termini di versamento del contributo sono indicate nella circolare INPS  n.44 del 22/03/2013, viene così stabilito che il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i licenziamenti avvenuti nei primi 3 mesi del 2013 i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013.

IPOTESI IN CUI VA VERSATO IL CONTRIBUTO

L'obbligo del versamento del contributo scatta in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro fa sorgere, in capo all'interessato, il diritto il diritto al percepimento dell'Aspi, ma anche nel caso in cui il lavoratore licenziato non abbia maturato i requisiti per il percepimento dell'Aspi (vedi post di gennaio sul blog).
Proprio per questo motivo vi è il dubbio che la correttezza di codesta tassazione non sia del tutto chiara poichè applicata anche a soggetti che non usufruiranno del trattamento Aspi (cioè quelli con due anni di assicurazione e uno di contribuzione).
Il contributo infine è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato (considerato a tutti gli effetti come rapporto di lavoro a tempo indeterminato) diverse dalle dimissioni, è da considerarsi anche il recesso del datore al termine del periodo di formazione.


inserisco qui sotto il link per il download dello schema excel per il calcolo del contributo unatantum Aspi.
Inserire i mesi di anzianità lavorativa nella cella "MESI"

tabella contributo unatantum