venerdì 22 febbraio 2013

I PROFESSIONISTI "SENZA ORDINE"


Art. 1 co.2: "Ai fini della presente legge, per professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative". 

Tutti i soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini professionali riconosciuti dalla legge, possono svolgere la propria attività in diverse forme:
  • individuale
  • societaria
  • cooperativa 
  • come lavoro dipendente
Essi hanno il dovere di indicare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente  il riferimento alla legge n.4/2013; l'eventuale inadempimento è considerato come una pratica commerciale scorretta tra professionista e consumatore ( titolo III, parteII, D.lgs.n.206/2005).
Tutti coloro che svolgono una professione non regolamentata possono  costituire associazioni professionali di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutto questo per diversi scopi:
  • valorizzare le competenze degli associati
  • garantire il rispetto di regole deontologiche
  • tutelare gli utenti regolamentando la concorrenza
L'elenco di queste associazioni è pubblicato sul sito del ministero dello sviluppo economico, c'è però da precisare che non possono utilizzare denominazioni professionali relative a professioni che sono organizzate in ordini o collegi.
Veniamo ora ai compiti attribuiti a queste associazioni:
  1. garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi
  2. garantire la dialettica democratica tra gli associati
  3. garantire l'osservanza dei principi deontologici
  4. garantire una struttura tecnico-organizzativa e scientifica adeguata al raggiungimento delle finalità dell'associazione
  5. promuovere la formazione permanente degli associati
  6. vigilare sulla condotta professionale degli associati
  7. stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per violazioni del codice
  8. promuovere forme di garanzia per l'utente
Per tutelare i consumatori le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti (previe necessarie verifiche)  un'attestazione relativa a:
  • regolare iscrizione del professionista all'associazione.
  • i requisiti necessari per la partecipazioe all'associazione stessa.
  • gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti devono rispettare nell'esercizio dell'attività professionale per il mantenimento dell'iescrizione.
  • garanzie offerte all'utente.
  • presenza di una polizza assicurativa  per la resoponsabilità professionale.
  • possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione UNI rilasciata dall'organismo autorizzato. 
Il professionista iscritto all'associazione professionale che ne utilizza l'attestazione, ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

giovedì 14 febbraio 2013

UNIEMENS PARZIALMENTE O TOTALMENTE INSOLUTI

Il versamento dei contributi INPS è a carico del datore di lavoro, egli mensilmente è tenuto a calcolare l'importo dei contributi dovuti ed ad anticipare ai lavoratori le prestazioni per conto dell'istituto di previdenza.
Importo = somma tra gli importi a debito e quelli a credito (cioè quanto anticipato per le prestazioni).

Modalità di versamento
E' prevista la compilazione contestuale di 2 modelli distinti:
  1. UNIEMENS: finalizzato alla denuncia delle retribuzioni mensili da corrispondere  ai lavoratori dipendenti, alla determinazione dei contributi dovuti e all'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' INPS, delle agevolazioni e degli sgravi.
  2. MOD. F24: per il versamento delle somme dovute.
Può accadere che in caso di crisi aziendale il datore non provveda al pagamento dei contributi parzialmente o totalmente entro i termini. 
Il recupero di tale situazione può avvenire mediante la c.d. "procedura di regolarizzazione contributiva", essa può avvenire sia a seguito di segnalazione degli uffici oppure spontaneamente incidendo così sulla misura delle sanzioni che vengono applicate sul ritardo del versamento.
L'irregolarità  ha effetto sul rilascio del DURC senza il quale l'impresa non potrà risquotere le  somme dalla Pubblica Amministrazione e da committenti esposti alla responsabilità solidale negli appalti.
Per sostenere le imprese in situazione di crisi temporanea, il legislatore e gli enti previdenziali hanno previsto delle facilitazioni nel pagamento dei contributi:
  • rateazione del debito
  • riduzione delle sanzioni civili in determinate situazioni
  • ristrutturazione dei crediti
UNIEMENS parzialmente insoluto:
Il datore di lavoro qualora versi nella situazione di non avere liquidità sufficiente per il pagamento del saldo può versarne anche solo una parte riservandosi di versarne la restante in un momento successivo.
UNIEMENS totalmente insoluto:
Il datore può inviare all'INPS la denuncia mensile senza effettuare alcun versamento. Questa pratica espone il datore a rischio sanzioni penali oltre che a quelle civili, poichè nell'aliquota contributiva, complessivamente applicata dal datore di lavoro per il calcolo dei contributi di ciascun lavoratore, è inclusa una quota di contributi che è posta a carico del lavoratore e che il datore di lavoro trattiene ma deve essere sempre obbligatoriamente versata.

ILLECITO AMMINISTRATIVO:
Una volta accertato l'omesso versamento della quota a carico del lavoratore (o dell'iscritto a gerstione separata) invia al soggetto responsabile del versamento dei contributi una diffida ad adempiere al versamento mediante raccomandata A.R. Il versamento della quota andrà fatto entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso, decorso tale termine l'INPS invia alla magistratura  la notizia di reato specificando che il versamento non è stato effettuato. 
Qualora il versamento venga effettuato nei termini  è prevista la non punibilità nei confronti del soggetto obbligato.

ILLECITO PENALE: 
  • responsabile: La responsabilità per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è sempre ricondotta al soggetto che ne ha la responsabilità legale dell'adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.
  • rateazione: E' prevista la possibilità di rateizzare i contributi dovuti ma permane il reato a carico per il mancato versamento.
  • sanzioni: Il datore o committente che non adempie entro 3 mesi dalla contestazione al versamento delle quote è soggetto alla pena di reclusione fino a 3 anni e alla multa fino  a  1032 euro.   Il versamento della quota a carico del lavoratore estingue il reato.

venerdì 8 febbraio 2013

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 2013 (REGIONE LOMBARDIA)

La REGIONE LOMBARDIA ha sottoscritto il  dicembre  con le parti sociali un "accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia valido fino al 30/06/2013. Entro il 31 maggio verranno definite le prospettive future e le modalità di prosecuzione degli ammortizzatori sociali.

BENEFICIARI:
  • operai
  • impiegati
  • quadri
  • apprendisti (quando siano gli unici dipendenti o quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva  siano interessati da CIGO/CIGS/CIG in deroga)
  • lavoratori con contratto di inserimento
  • soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
  • lavoratori somministrati
  • lavoratori a domicilio monocommessa
SOGGETTI CHE RICHIEDONO L'INTERVENTO:
  • TIPOLOGIA 1: datori di lavoro che non hanno diritto alla CIGS in quanto non soggetti al pagamento del contributo CIGS, comprese aziende del settore edilizio.
  • TIPOLOGIA 2: datori di lavoro che hanno diritto alla CIGS in quanto soggetti al pagamento del contributo per la CIGS e che hanno già utilizzato tutti i periodi possibili di CIGO  e CIGS , comprese quelle del settore edilizia.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
  1.   INTERVENTO A: integrazione salariale connessa a previste sospensioni o riduzioni dell'attività per crisi aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione, cessazione parziale o totale dell'attività. La sua durata massima è di 500 ore pro capite 
  2. INTERVENTO B: integrazione salariale connessa a sospensioni o riduzioni programmate anche totali dell'attività in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, cesazione parziale o totale dell'attività, procedura concorsuale, accordo di solidarietà. Istruttoria a carico di ARIFL.
IMPORTI: 

L'integrazione salariale della CIGD è quantificata nell'80% della retribuzione prevista dai massimali INPS per l'anno 2013 (circa 1180 euro). L'intera somma (quindi l'80% di 1180 euro) è ridotta del 10% in caso di prima proroga alla domanda di CIGD, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% per le proroghe successive.
Il datore  di lavoro può scegliere se chiedere il pagamento diretto dall'INPS oppure anticipare egli stesso per poi compensare successivamente.

LA DOMANDA DI CIG IN DEROGA:

La procedura per la richiesta della CIGD  è lunga e laboriosa nonostante gli enti la pubblicizzino come semplice ed immediata.
In questi 3 anni ho inoltrato molte pratiche di questo genere e qui sotto farò un breve riassunto di tutti i passi da seguire:
  1. ACCORDO SINDACALE:  per sottoscrivere un accordo sindacale per poter richiedere un intervento di tipo A o B la strada più breve è quella di contattare un sindacato dei datori di lavoro presente sul territorio e inoltrare la richiesta  a seconda delle procedure  interne di ogni organizzazione. Nella domanda andranno inseriti tutti i dati dell'azienda, del legale rappresentante e le motivazioni che portano alla richiesta dell'intervento di CIGD nonchè il numero esatto dei dipendenti che verranno sottoposti al trattamento di integrazione salariale.
  2. PROCEDURA INPS: una volta ottenuto l'accordo sindacale bisogna procedere all' inoltro della domanda, questo avviene telematicamente sul sito www.inps.it, è necessario registrarsi ed ottenere il PIN per poter eseguire l'operazione. Dal sito, nella sezione "cig", bisogna scaricare l'applicazione del programma digiweb per generare il modello denominato IG15/deroga - COD.SR100  (al quale verrà assegnato un numero di protocollo nei giorni seguenti all'inoltro) nel quale va inserita l'anagrafica della ditta e dei dipendenti sottoposti a CIGD. Una volta generato il modello SR100 vanno stampate (sempre con il programma digiweb) per ognuno dei dipendenti le Dichiarazioni di immediata disponibilità "DID" che vanno fatte sottoscrivere e conservare sia ai dipendenti che al datore di lavoro. Sempre nella sezione Cig bisogna provvedere ad inserire le detrazioni spettanti per ciascun lavoratore e scaricare il modello SR41 da inviare una volta al mese all'INPS con la rendicontazione del monte ore di sospensione dell'attività lavorativa per ciascun dipendente (il mod. SR41 è compilabile anche in excel e può esssere caricato sul sito dell'INPS successivamente).
  3. PROCEDURA REGIONE LOMBARDIA: Una volta ottenuto il numero di protocollo del mod. SR100 dell'INPS si può procedere alla compilazione della domanda all'indirizzo: https://gefo.servizirl.it/dgformazione/; anche qui verrà richiesta la registrazione e assegnati nome utente e password. La procedura non è complessa ma spesso risulta laboriosa e vanno ricontrollati attentamente i dati inseriti perchè spesso una volta salvati non sono più modificabili. Ricordatevi di creaere una copia in pdf dell'acccordo sindacale che andrà firmata tramite firma digitale assieme ad altri 3 documenti richiesti (scaricabili durante la procedura).     Una volta completata la procedura, la domanda verrà inoltrata alla regione e apparirà in "istruttoria" fino alla pubblicazione del numero del decreto con cui verrà finanziata. Ogni settimana vanno inserite le ore di CIGD per ogni dipendente che sono state previste per la settimana successiva all'interno del " calendario sospensioni" e ogni mese va compilata la rendicontazione mensile delle ore di sospensione procapiti.
Mi rendo conto che non si può spiegare così su due piedi tutta la procedura, soprattutto se non se ne ha mai avuto a che fare prima d'ora. Come anticipato sopra è molto laboriosa e troppo spesso lenta e macchinosa.
Se doveste avere domande in merito alla procedura contattatemi al seguente indirizzo mail: giudez@hotmail.com o pubblicate un commento al post, il prima possibile fornirò una risposta dettagliata.

Walter Giudici

lunedì 4 febbraio 2013

LE PARTITE IVA FITTIZIE

Con la legge n. 92/2012 (riforma Fornero) è stata introdotta una "stretta" sulle false partite IVA che in verità celano rapporti di lavoro subordinati.
Sono state fissate delle condizioni per le quali i titolari di partita IVA si presumono collaboratori a progetto o, in mancanza dei  requisiti del progetto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato (poiché è la forma "normale" di rapporto di lavoro ritenuta dalla legge).
Queste condizioni di presunzione sono rinvenibili al comma 26 dell'art. 1 della Legge n.92 ritoccato poi dall'art. 46-bis del Decreto legge n.83/2012, esse sono 3  e la riqualificazione del rapporto opera se ne ricorrono almeno 2 su 3:

Condizioni di presunzione:
  1. La collaborazione con lo stesso committente sia di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.
  2. I corrispettivi percepiti dal lavoratore per il rapporto in questione (anche se percepiti da una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo centro unitario di interessi*), superino l'80% di quelli complessivamente percepiti.
  3. Il collaboratore  disponga di una postazione fissa  di lavoro presso una delle sedi del committente.
 * Per medesimo centro unitario di interessi si intende una simulazione del frazionamento di un unica attività fra i vari soggetti che operano sotto la stessa compagine, per poter rivelare questa frode sono necessari i seguenti requisiti:
  • unicità della struttura organizzativa e produttiva.
  • integrazione delle attività delle varie imprese del gruppo e relativo interesse comune.
  • individuazione di un unico soggetto che dirige le diverse attività verso uno scopo comune.
  • utilizzazione contemporanea della prestazione, svolta in modo differenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori.
Tempistiche delle verifiche ispettive:

Le presunzioni sopra indicate potranno essere applicate solo ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (28 giugno - 18 luglio 2012), quindi per quanto riguarda i primi 2 criteri si potrà  eseguire una verifica solo dopo 2 anni da queste date ossia dal 18 luglio 2014.
Il tutto perché devono passare almeno 2 anni per poter verificare se la prestazione si è prolungata per più di 8 mesi negli ultimi 2 anni, per la prima condizione di presunzione, per quanto riguarda invece la fatturazione bisogna aspettare almeno il termine del biennio solare  cioè un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012.

Ipotesi di esclusione:

La presunzione è esclusa nel caso si realizzino determinati requisiti:
  • quando si è in presenza di particolari competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità pratiche conseguite attraverso rilevanti esperienze lavorative,  oppure quando si è in possesso di un titolo di studio universitario pertinente all'attività svolta.
  • il reddito annuo lordo del lavoratore non sia inferiore ai 18.000 euro ovvero il reddito da lavoro autonomo non deve essere inferiore  a 1,25 volte il livello imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
  • In presenza di esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione in appositi ordini professionali, registri, albi od elenchi.