giovedì 14 febbraio 2013

UNIEMENS PARZIALMENTE O TOTALMENTE INSOLUTI

Il versamento dei contributi INPS è a carico del datore di lavoro, egli mensilmente è tenuto a calcolare l'importo dei contributi dovuti ed ad anticipare ai lavoratori le prestazioni per conto dell'istituto di previdenza.
Importo = somma tra gli importi a debito e quelli a credito (cioè quanto anticipato per le prestazioni).

Modalità di versamento
E' prevista la compilazione contestuale di 2 modelli distinti:
  1. UNIEMENS: finalizzato alla denuncia delle retribuzioni mensili da corrispondere  ai lavoratori dipendenti, alla determinazione dei contributi dovuti e all'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell' INPS, delle agevolazioni e degli sgravi.
  2. MOD. F24: per il versamento delle somme dovute.
Può accadere che in caso di crisi aziendale il datore non provveda al pagamento dei contributi parzialmente o totalmente entro i termini. 
Il recupero di tale situazione può avvenire mediante la c.d. "procedura di regolarizzazione contributiva", essa può avvenire sia a seguito di segnalazione degli uffici oppure spontaneamente incidendo così sulla misura delle sanzioni che vengono applicate sul ritardo del versamento.
L'irregolarità  ha effetto sul rilascio del DURC senza il quale l'impresa non potrà risquotere le  somme dalla Pubblica Amministrazione e da committenti esposti alla responsabilità solidale negli appalti.
Per sostenere le imprese in situazione di crisi temporanea, il legislatore e gli enti previdenziali hanno previsto delle facilitazioni nel pagamento dei contributi:
  • rateazione del debito
  • riduzione delle sanzioni civili in determinate situazioni
  • ristrutturazione dei crediti
UNIEMENS parzialmente insoluto:
Il datore di lavoro qualora versi nella situazione di non avere liquidità sufficiente per il pagamento del saldo può versarne anche solo una parte riservandosi di versarne la restante in un momento successivo.
UNIEMENS totalmente insoluto:
Il datore può inviare all'INPS la denuncia mensile senza effettuare alcun versamento. Questa pratica espone il datore a rischio sanzioni penali oltre che a quelle civili, poichè nell'aliquota contributiva, complessivamente applicata dal datore di lavoro per il calcolo dei contributi di ciascun lavoratore, è inclusa una quota di contributi che è posta a carico del lavoratore e che il datore di lavoro trattiene ma deve essere sempre obbligatoriamente versata.

ILLECITO AMMINISTRATIVO:
Una volta accertato l'omesso versamento della quota a carico del lavoratore (o dell'iscritto a gerstione separata) invia al soggetto responsabile del versamento dei contributi una diffida ad adempiere al versamento mediante raccomandata A.R. Il versamento della quota andrà fatto entro 90 giorni dalla notifica dell'avviso, decorso tale termine l'INPS invia alla magistratura  la notizia di reato specificando che il versamento non è stato effettuato. 
Qualora il versamento venga effettuato nei termini  è prevista la non punibilità nei confronti del soggetto obbligato.

ILLECITO PENALE: 
  • responsabile: La responsabilità per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, è sempre ricondotta al soggetto che ne ha la responsabilità legale dell'adempimento alla data di scadenza del termine previsto per il versamento contributivo.
  • rateazione: E' prevista la possibilità di rateizzare i contributi dovuti ma permane il reato a carico per il mancato versamento.
  • sanzioni: Il datore o committente che non adempie entro 3 mesi dalla contestazione al versamento delle quote è soggetto alla pena di reclusione fino a 3 anni e alla multa fino  a  1032 euro.   Il versamento della quota a carico del lavoratore estingue il reato.

Nessun commento:

Posta un commento