lunedì 4 febbraio 2013

LE PARTITE IVA FITTIZIE

Con la legge n. 92/2012 (riforma Fornero) è stata introdotta una "stretta" sulle false partite IVA che in verità celano rapporti di lavoro subordinati.
Sono state fissate delle condizioni per le quali i titolari di partita IVA si presumono collaboratori a progetto o, in mancanza dei  requisiti del progetto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato (poiché è la forma "normale" di rapporto di lavoro ritenuta dalla legge).
Queste condizioni di presunzione sono rinvenibili al comma 26 dell'art. 1 della Legge n.92 ritoccato poi dall'art. 46-bis del Decreto legge n.83/2012, esse sono 3  e la riqualificazione del rapporto opera se ne ricorrono almeno 2 su 3:

Condizioni di presunzione:
  1. La collaborazione con lo stesso committente sia di durata superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi.
  2. I corrispettivi percepiti dal lavoratore per il rapporto in questione (anche se percepiti da una pluralità di soggetti riconducibili ad un medesimo centro unitario di interessi*), superino l'80% di quelli complessivamente percepiti.
  3. Il collaboratore  disponga di una postazione fissa  di lavoro presso una delle sedi del committente.
 * Per medesimo centro unitario di interessi si intende una simulazione del frazionamento di un unica attività fra i vari soggetti che operano sotto la stessa compagine, per poter rivelare questa frode sono necessari i seguenti requisiti:
  • unicità della struttura organizzativa e produttiva.
  • integrazione delle attività delle varie imprese del gruppo e relativo interesse comune.
  • individuazione di un unico soggetto che dirige le diverse attività verso uno scopo comune.
  • utilizzazione contemporanea della prestazione, svolta in modo differenziato e contemporaneamente in favore di vari imprenditori.
Tempistiche delle verifiche ispettive:

Le presunzioni sopra indicate potranno essere applicate solo ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero (28 giugno - 18 luglio 2012), quindi per quanto riguarda i primi 2 criteri si potrà  eseguire una verifica solo dopo 2 anni da queste date ossia dal 18 luglio 2014.
Il tutto perché devono passare almeno 2 anni per poter verificare se la prestazione si è prolungata per più di 8 mesi negli ultimi 2 anni, per la prima condizione di presunzione, per quanto riguarda invece la fatturazione bisogna aspettare almeno il termine del biennio solare  cioè un doppio periodo di 365 giorni decorrenti dal 18 luglio 2012.

Ipotesi di esclusione:

La presunzione è esclusa nel caso si realizzino determinati requisiti:
  • quando si è in presenza di particolari competenze teoriche di grado elevato ovvero capacità pratiche conseguite attraverso rilevanti esperienze lavorative,  oppure quando si è in possesso di un titolo di studio universitario pertinente all'attività svolta.
  • il reddito annuo lordo del lavoratore non sia inferiore ai 18.000 euro ovvero il reddito da lavoro autonomo non deve essere inferiore  a 1,25 volte il livello imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.
  • In presenza di esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione in appositi ordini professionali, registri, albi od elenchi.

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